MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 30 maggio 2002 Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorita' giudiziaria in materia civile e penale. (GU n. 182 del 5-8-2002)
IL
MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 10 della legge 8 luglio 1980,
n. 319, in base al quale
ogni triennio
puo' essere adeguata la misura degli onorari fissi,
variabili o
a vacazione spettanti
a periti, consulenti tecnici,
interpreti, e
traduttori, in relazione alla variazione, accertata
dall'ISTAT dell'indice
dei prezzi al
consumo per le famiglie di
operai
e impiegati verificatesi nel triennio precedente;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 27 luglio 1988, n.
352,
con il quale e' stata adeguata la misura dei predetti onorari in
relazione alla
variazione accertata dall'ISTAT,
dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati verificatasi
dal
dicembre 1984 al dicembre 1987;
Visto
il decreto ministeriale 5 dicembre 1997, con il
quale e'
stata
adeguata la misura degli onorari a variazione in relazione alla
variazione, accertata
dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo
per le
famiglie di operai e impiegati verificatasi da agosto
1988
ad
agosto 1994;
Rilevato
che non si
e' proceduto all'adeguamento
degli onorari
fissi e
variabili al termine del
triennio agosto 1988-agosto 1991,
ne' in
quelli successivi, cosi'
come non si
e' proceduto
all'adeguamento degli
onorari commisurati al tempo al termine del
triennio
agosto 1994-agosto 1997, ne' in quello successivo;
Considerato
che la misura degli onorari predetti non appare piu'
adeguata;
Ritenuta pertanto l'opportunita' di
procedere all'adeguamento degli
onorari sopra
indicati rispettivamente per
il periodo agosto
1988-agosto
1999 e agosto 1994 - agosto 1999;
Rilevato
che l'ISTAT, con nota del 23 maggio 2001, ha comunicato
che l'aumento
dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di
operai e impiegati, per il periodo agosto
1988-agosto 1999 e' pari a
57,9%,
e per il periodo agosto 1994-agosto 1999 e' pari a 14,9%;
Ritenuto
che nelle sopraindicate rispettive misure debba essere
effettuato l'adeguamento, per il quale, ai sensi
dell'art. 2 della
legge 12 gennaio
1991, n. 13,
si puo' provvedere
con decreto
ministeriale;
Decreta:
Art. 1.
1. Gli onorari di cui all'art. 4 della legge
8 luglio 1980, n. 319,
sono rideterminati nella misura di euro 14,68 per
la prima vacazione
e
di euro 8,15 per ciascuna delle vacazioni successive.
2.
Gli importi indicati nelle tabelle approvate con il decreto del
Presidente della
Repubblica 14 novembre 1983,
n. 820, sono
rideterminati
come da tabelle allegate al presente decreto.
3.
Il presente decreto
entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale
della
Repubblica italiana.
All'onere
derivante dall'attuazione del
presente decreto si fa
fronte con
gli stanziamenti del
capitolo 1360, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base 2.1.2.1., spese
di giustizia, del
centro di
responsabilita'
"Affari di giustizia", dello stato di
previsione della
spesa del Ministero
della giustizia per l'anno
finanziario 2002
e dei corrispondenti
capitoli per gli
anni
successivi.
Il presente decreto sara' inviato al
controllo secondo la normativa
vigente.
Roma, 30 maggio 2002
Il Ministro della
giustizia
Castelli
Il Ministro dell'economia e
delle finanze
Tremonti
Allegato
TABELLE CONTENENTI
LA MISURA DEGLI
ONORARI FISSI E
DI QUELLI
VARIABILI DEI
PERITI E DEI
CONSULENTI TECNICI, PER LE OPERAZIONI
ESEGUITE
SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE
E PENALE,
IN ATTUAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1980, N.
319.
Art. 1.
Per
la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo
per la
perizia al valore
del bene o di
altra utilita' oggetto
dell'accertamento determinato sulla base di
elementi obiettivi
risultanti dagli
atti del processo e per la consulenza tecnica al
valore della
controversia; se non e'
possibile applicare i criteri
predetti gli
onorari sono commisurati al
tempo ritenuto necessario
allo svolgimento
dell'incarico e sono
determinati in base alle
vacazioni.
Art. 2.
Per la perizia o la consulenza tecnica in
materia amministrativa,
contabile e
fiscale, spetta al
perito o al consulente tecnico un
onorario
a percentuale calcolato per scaglioni:
fino a euro 5.164,57, dal 4,6896% al
9,3951%;
da euro 5.164,58
e fino a euro 10.329,14, dal 3,7580% al
7,5160%;
da
euro 10.329,15 e
fino a euro 25.822,84, dal 2,8106% al
5,6370%;
da
euro 25.822,85 e
fino a euro 51.645,69, dal 2,3527% al
4,6896%;
da
euro 51.645,70 e
fino a euro 103.291,38, dall'1,8790% al
3,7580%;
da
euro 103.291,39 e
fino a euro 258.228,45, dallo
0,9316%
all'1,8790%;
da
euro 258.228,46 fino
e non oltre euro 516.456,90,
dallo
0,4737%
allo 0,9474%.
E' in ogni caso dovuto un compenso non
inferiore a euro 145,12.
Art. 3.
Per
la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione
di aziende,
enti patrimoniali, situazioni
aziendali, patrimoni,
avviamento, diritti
a titolo di
risarcimento di danni, diritti
aziendali e
industriali nonche' relativi a beni mobili in genere,
spetta al
perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai
sensi
dell'articolo precedente e ridotto alla meta'.
E' in ogni caso dovuto un compenso non
inferiore a euro 145,12.
Art. 4.
Per
la perizia o la consulenza
tecnica in materia di bilancio e
relativo
conto dei profili e perdite spetta al perito o al consulente
tecnico
un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:
A. Sul totale delle attivita':
fino a euro 51.645,69, dallo 0,3790%
allo 0,7579%;
da
51.645,70 e fino
a euro 103.291,38, dallo 0,1405% allo
0,2811%;
da euro 103.291,39 e fino a euro
258.228,45, dallo 0,0932% allo
0,1879%;
da euro 258.228,46 e fino a euro
516.456,90, dallo 0,0474% allo
0,0947%;
da
euro 516.456,91 e fino a euro 1.032.913,80, dallo 0,0235%
allo
0,0471%;
da
euro 1.032.913,81 fino e non oltre euro 2.582.284,50, dallo
0,0093%
allo 0,0188%.
B. Sul totale dei ricavi lordi:
fino a euro 258.228,45, dallo 0,0932%
allo 0,1879%;
da euro 258.228,46 e fino a euro
516.456,90, dallo 0,0474% allo
0,0947%;
da
euro 516.546,91 e fino a euro 1.032.913,80, dallo 0,0188%
allo
0,0376%;
da
euro 1.032.913,81 fino e non oltre euro 5.164.568,99, dallo
0,0093%
allo 0,0188%.
I
suddetti onorari sono ridotti
alla meta' se la formazione del
bilancio riguarda
societa', enti o imprese che non
svolgono alcuna
attivita' commerciale od industriale o la cui
attivita' sia limitata
alla pura
e semplice amministrazione di beni immobili o al
solo
godimento di
redditi patrimoniali; tale disposizione non si applica
agli
enti pubblici.
E' in ogni caso dovuto un compenso non
inferiore a euro 145,12.
Art. 5.
Salvo
quanto previsto nell'articolo
precedente per la perizia o
la consulenza tecnica in materia
di inventari, rendiconti
e
situazioni contabili
spetta al perito
o al consulente tecnico un
onorario
da euro 145,12 a euro 970,42.
Art. 6.
Per
la perizia o la consulenza
tecnica in materia di avarie
comuni spetta
al perito o al consulente
tecnico un onorario a
percentuale calcolato per scaglioni sull'ammontare
complessivo della
somma
ammessa:
fino a euro 3.098,74, dal 4,6896% al
9,3951%;
da
euro 3.098,75 e
fino a euro 5.164,57, dal 3,7580% al
7,5160%;
da
euro 5.164,58 e
fino a euro 10.329,14, dal
3,2843% al
6,5686%;
da
euro 10.329,15 e
fino a euro 25.822,84, dal 2,8106% al
5,6370%;
da
euro 25.822,85 e
fino a euro 51.645,69,
dall'1,8790% al
3,7580%;
da
euro 51.645,70 e
fino a euro 103.291,38, dall'1,4053% al
2,8106%;
da
euro 103.291,39 e
fino a euro 258.228,45, dallo
0,7042%
all'1,4085%;
da
euro 258.228,46 fino
e non oltre euro 516.456,90,
dallo
0,2353%
allo 0,4705%.
E' in ogni caso dovuto un compenso non
inferiore a euro 145,12.
Per la perizia
o la consulenza tecnica in
materia di avarie
particolari spetta
al perito o al consulente
tecnico un onorario a
percentuale calcolato per scaglioni sull'ammontare
complessivo della
somma
liquidata:
fino a euro 3.098,74, dal 3,2843% al
6,5686%;
da
euro 3.098,75 e
fino a euro 5.164,57, dal 2,8106% al
5,6370%;
da
euro 5.164,58 e
fino a euro 15.493,71, dall'1,4053% al
2,8106%;
da
euro 15.493,72 e
fino a euro 30.987,41, dallo
0,7042%
all'1,4085%;
da
euro 30.987,42 e fino a euro
51.645,69, dallo 0,4737% allo
0,9474%;
da
euro 51.645,70 fino
e non oltre euro 103.291,38, dallo
0,2353%
allo 0,4705%.
E' in ogni caso dovuto un compenso non
inferiore a euro 145,12.
Art. 7.
Per
la perizia o la consulenza
tecnica espletata con metodo
attuariale in
materia di ricostruzione di posizioni retributive o
previdenziali, di
prestiti, di nude
proprieta' e usufrutti, di
ammortamenti finanziari,
di adeguamento al
costo della vita
e
rivalutazione monetaria, spetta al perito o al consulente
tecnico un
onorario
da euro 145,12 a euro 484,95.
Per
la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di
basi tecniche
di gestioni previdenziali e assistenziali, di riserve
matematiche individuali e valori di riscatto di
anzianita' pregressa
ai fini del trattamento di previdenza e
quiescenza, spetta al perito
o
al consulente tecnico un onorario da euro 193,67 a euro 582,05.
Art. 8.
Per la perizia o la consulenza tecnica in
materia di accertamento
di stato di equilibrio tecnico finanziario di
gestioni previdenziali
e assistenziali spetta al perito o al
consulente tecnico un onorario
a percentuale
calcolato per scaglioni sull'ammontare delle entrate,
effettive
o presunte, dell'anno cui si riferisce la valutazione:
fino a euro 103.291,38 dallo 0,6632%,
all'1,3106%;
da euro 103.291,39 e fino a euro
258.228,45, dallo 0,3790% allo
0,7579%;
da euro 258.228,46 e fino a euro
516.456,90, dallo 0,2842% allo
0,5684%;
da
euro 516.456,91 e fino a euro 5.164.568,99, dallo 0,0379%
allo
0,0758%;
da
euro 5.164.569 fino e non oltre euro 25.822.844,95, dallo
0,0093%
allo 0,0188%.
E' in ogni caso dovuto un compenso non
inferiore a euro 145,12.
Per
la perizia o la consulenza tecnica in materia di analisi
tecniche sui
bilanci consuntivi o preventivi di enti previdenziali,
assicurativi
o finanziari spetta al perito o al consulente tecnico un
onorario
a percentuale calcolato per scaglioni:
fino a euro 103.291,38, dal 0,3284% al
0,6569%;
da
euro 103.291,39 e
fino a euro 258.228,45, dal 0,1405% al
0,2811%;
da
euro 258.228,46 e
fino a euro 516.456,90, dal 0,0474% al
0,0947%;
da
euro 516.456,91 e fino a euro 5.164.568,99, dal 0,0141% a
0,0281%;
da
euro 5.164.569 fino
e non oltre euro 51.645.689,91,
dal
0,00235%
al 0,0047%.
Qualora
l'analisi di cui al comma precedente riguardi piu' di un
bilancio, il
compenso complessivo e'
costituito dalla somma
dell'onorario
relativo al bilancio piu' recente e da quello spettante
per
ciascun bilancio precedente ridotto alla meta'.
E' in ogni caso dovuto un compenso non
inferiore a euro 145,12.
Art. 9.
Per
la perizia o la
consulenza tecnica in materia di opere di
pittura, scultura
e simili spetta al perito o al consulente tecnico
un
onorario da euro 96,58 a euro 484,95.
Quando l'indagine ha ad oggetto piu'
reperti l'onorario spettante
per ogni
reperto successivo al primo e' ridotto da un terzo a due
terzi.
Art. 10.
Per la perizia o la consulenza tecnica in
materia di accertamento
di retribuzioni o di contributi
previdenziali, assicurativi,
assistenziali
e fiscali e ogni altra questione in materia di rapporto
di lavoro
spetta al perito o al consulente tecnico un onorario
da
euro
145,12 a euro 582,05.
Art. 11.
Per
la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni
edilizie, impianti
industriali, impianti di
servizi generali,
impianti
elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e
canali, opere
idrauliche, acquedotti e fognature,
ponti, manufatti
isolati e strutture speciali, progetti di bonifica
agraria e simili,
spetta al
perito o al consulente tecnico
un onorario a percentuale
calcolato
per scaglioni:
fino a euro 5.164,57, dal 6,5686% al
13,1531%;
da
euro 5.164,58 e
fino a euro 10.329,14, dal
4,6896% al
9,3951%;
da
euro 10.329,15 e
fino a euro 25.822,84, dal 3,7580% al
7,5160%;
da
euro 25.822,85 e
fino a euro 51.645,69, dal 2,8106% al
5,6370%;
da
euro 51.645,70 e
fino a euro 103.291,38, dall'1,8790% al
3,7580%;
da
euro 103.291,39 e
fino a euro 258.228,45, dallo
0,9316%
all'1,8790%;
da
euro 258.228,46 fino
e non oltre euro 516.456,90,
dallo
0,2353%
allo 0,4705%.
E' in ogni caso dovuto un compenso non
inferiore a euro 145,12.
Art. 12.
Per
la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di
rispondenza tecnica
alle prescrizioni di progetto e/o di contratto,
capitolati e
norme, di collaudo di lavori e
forniture, di misura e
contabilita' di
lavori, di aggiornamento e revisione dei prezzi,
spetta al perito o al consulente tecnico un
onorario da un minimo di
euro
145,12 ad un massimo di euro 970,42.
Per
la perizia o
consulenza tecnica in
materia di rilievi
topografici,
planimetrici e altimetrici, compresi le triangolazioni e
poligonazione, la
misura dei fondi
rustici, i rilievi di strade,
canali, fabbricati,
centri abitati e
aree fabbricabili spetta al
perito o al
consulente tecnico un onorario minimo di euro 145,12 ad
un
massimo di euro 970,42.
Art. 13.
Per
la perizia o la consulenza
tecnica in materia di estimo
spetta al
perito o al consulente tecnico
un onorario a percentuale
calcolato
per scaglioni sull'importo stimato:
fino a euro 5.164,57, dall'1,0264% al
2,0685%;
da
euro 5.164,58 e
fino a euro 10.329,14, dallo 0,9316%
all'1,8790%;
da
euro 10.329,15 e
fino a euro 25.822,84, dallo
0,8369%
all'1,6895%;
da
euro 25.822,85 e
fino a euro 51.645,69, dallo
0,5684%
all'1,1211%;
da
euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dallo 0,3790% allo
0,7579%;
da euro 103.291,39 e fino a euro
258.228,45, dallo 0,2842% allo
0,5684%;
da
euro 258.228,46 fino
e non oltre euro 516.456,90,
dallo
0,0474%
allo 0,0947%.
Nel
caso di stima
sommaria spetta al perito o al consulente
tecnico un
onorario determinato ai
sensi del comma precedente e
ridotto alla meta'; nel caso di semplice giudizio di
stima lo stesso
e'
ridotto di due terzi.
E' in ogni caso dovuto un compenso non
inferiore a euro 145,12.
Art. 14.
Per
la perizia o la consulenza in materia di cave e miniere,
minerali, sostanze
solide, liquide e gassose spetta
al perito o al
consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato
per scaglioni
sull'importo
stimato:
fino a euro 5.164,57, dall'1,4053% al
2,8106%;
da
euro 5.164,58 e
fino a euro 10.329,14, dallo 0,9316%
all'1,8790%;
da
euro 10.329,15 e fino a euro
25.822,84, dallo 0,4737% allo
0,9474%;
da
euro 25.822,85 e fino a euro
51.645,69, dallo 0,2842% allo
0,5684%;
da
euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dallo 0,1879% allo
0,3758%;
da euro 103.291,39 e fino a euro
258.228,45, dallo 0,0932% allo
0,1879%;
da
euro 258.228,46 fino
e non oltre euro 516.456,90,
dallo
0,0474%
allo 0,0947%.
E' in ogni caso dovuto un compenso non
inferiore a euro 145,12.
Art. 15.
Per la perizia o la consulenza tecnica in
materia di valutazione,
riparazione e
trasformazione di aerei,
navi e imbarcazioni e in
quella di
salvataggio e recuperi spetta al perito o al consulente
tecnico un onorario determinato ai sensi dell'art.
11 e ridotto alla
meta'. In
materia di valutazione di danni l'onorario come innanzi
determinato
e' ulteriormente ridotto alla meta'.
E' in ogni caso dovuto un compenso non
inferiore a euro 96,58.
Art. 16.
Per
la perizia o la
consulenza tecnica in materia di funzioni
contabili amministrative di case e
beni rustici, di curatele di
aziende agrarie, di equo canone, di fitto di fondi
urbani e rustici,
di redazione
di stima dei danni da incendio e
grandine, di tabelle
millesimali e
riparto di spese condominiali spetta al perito o al
consulente tecnico
un onorario da
un minimo di euro 145,12 ad un
massimo
di euro 970,42.
Art. 17.
Per
la consulenza tecnica
in materia di
infortunistica del
traffico e
della circolazione spetta
al consulente tecnico
un
onorario
a percentuale calcolato per scaglioni:
fino a euro 258,23, dal 7,5160% al
15,0321%;
da euro 258,24 e fino a euro 516,46, dal
5,6370% all'11,2741%;
da euro 516,47 e fino a euro 2.582,28,
dal 3,7580% al 7,5160%;
da
euro 2.582,29 e
fino a euro 25.822,84, dall'1,4053% al
2,8106%;
da
euro 25.822,85 fino
e non oltre euro 51.645,69, dallo
0,9316%
all'1,8790%.
E' in ogni caso dovuto un compenso non
inferiore a euro 38,73.
Il
valore e' determinato in base all'entita' del danno cagionato
alla cosa. Nel caso di piu' cose danneggiate si
ha riguardo al danno
di
maggiore entita'. Per
la perizia nella materia di cui
al primo
comma l'onorario
e' commisurato al tempo ritenuto necessario allo
svolgimento
dell'incarico ed e' determinato in base alle vacazioni.
Art. 18.
Per
la perizia o la consulenza
tecnica in materia di esplosivi,
di armi,
di proiettili, di bossoli e simili spetta al perito o al
consulente tecnico
un onorario da euro 48,03 a euro 145,12 per il
primo
reperto.
Se
il reperto e' costituito da un'arma in esso sono compresi
i
proiettili
e i bossoli.
Per
la perizia o la consulenza tecnica in materia di
balistica
spetta al perito o al consulente tecnico un
onorario da euro 96,58 a
euro
387,86 per il primo reperto.
Quando
l'indagine di cui al primo e al terzo comma ha ad oggetto
piu' reperti
l'onorario spettante per
ogni reperto successivo al
primo
e' ridotto da un terzo a due terzi.
Art. 19.
Per
la perizia o
la consulenza tecnica
in materia di
geomorfologia applicata, idrogeologia,
geologia applicata e
stabilita' dei
pendii spetta al perito o al consulente tecnico un
onorario
da un minimo di euro 241,70 ad un massimo di euro 4.852,11.
Art. 20.
Per
la perizia in materia medico-legale, nel caso di
immediata
espressione del
giudizio raccolta a verbale, spettano al perito i
seguenti
onorari, non cumulabili fra loro:
visita medico-legale euro 19,11;
ispezione esterna di cadavere euro
19,11;
autopsia euro 67,66;
autopsia su cadavere esumato euro 96,58.
Qualora
il parere non possa essere dato immediatamente e venga
presentata una
relazione scritta, spetta al perito, per le medesime
operazioni,
un onorario:
per visite medico-legali da euro 48,03 a
euro 145,12;
per accertamenti su cadavere da euro
116,20 a euro 387,86.
Art. 21.
Per
la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti medici,
diagnostici, identificazione di agenti patogeni,
riguardanti la
persona
spetta al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro
290,77.
Art. 22.
Per
la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto l'esame
alcoolimetrico spetta
al perito o al consulente tecnico un onorario
di
euro 14,46 a campione.
Art. 23.
Per
la perizia o la consulenza
tecnica avente ad oggetto la
ricerca
del tasso percentuale carbossiemoglobinemico spetta al perito
o
al consulente tecnico un onorario di euro 28,92 a campione.
Art. 24.
Per
la perizia o la consulenza tecnica in materia psichiatrica o
criminologica
spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da
euro
96,58 a euro 387,86.
Art. 25.
Per la perizia o la consulenza tecnica
avente ad oggetto diagnosi
su materiale
biologico o su
tracce biologiche ovvero
indagini
biologiche o valutazioni sui risultati di indagini di
laboratorio su
tracce biologiche
spetta al perito
o al consulente tecnico un
onorario
da euro 28,92 a euro 290,77.
Qualora
i reperti o i marcatori sottoposti ad esame sono piu' di
uno l'onorario
spettante per ciascuno di essi, successivo al primo,
e'
ridotto alla meta'.
Art. 26.
Per
la perizia o la consulenza
tecnica avente ad
oggetto
accertamenti diagnostici su animali, nel
caso di immediata
espressione del giudizio raccolta a verbale, spettano al
perito o al
consulente
tecnico i seguenti onorari, non cumulabili fra loro:
visita clinica euro 19,11;
esame necroscopico euro 67,66.
Qualora
il parere non possa essere dato immediatamente e venga
presentata una
relazione scritta, spetta al
perito o al consulente
tecnico,
per le medesime operazioni, un onorario:
per visita clinica da euro 48,03 a euro
145,12;
per esame necroscopico da euro 96,58 a
euro 290,77.
Nel
caso di malattie
infettive, epidemiche o endemiche, che
abbiano interessato
piu' capi facenti parte di un gregge o di una
mandria o
di un allevamento gli onorari di
cui ai precedenti commi
sono
raddoppiati.
Art. 27.
Per
la perizia o la consulenza
tecnica tossicologica su reperti
non
biologici spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da
euro
48,03 a euro 145,12 a campione per la ricerca qualitativa di una
sostanza, da
euro 67,66 a
euro 193,67 a campione per la
ricerca
quantitativa.
Per
la perizia o la consulenza
tecnica tossicologica su reperti
biologici spetta
al perito o al consulente tecnico un onorario da
euro 67,66
a euro 193,67 per l'analisi
qualitativa di ciascuna
sostanza
da euro 48,03 a euro 145,12 per l'analisi quantitativa.
Quando
le sostanze o i campioni sottoposti ad esame sono piu' di
uno l'onorario
spettante per ogni sostanza o campione successivo al
primo
e' ridotto alla meta'.
Art. 28.
Per
la perizia o la consulenza tecnica chimica-tossicologica
avente ad
oggetto la ricerca
quantitativa o qualitativa completa
generale incognita
delle sostanze inorganiche, organiche volatili e
organiche non volatili nonche' di agenti patogeni
spetta al perito o
al
consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 145,12.
Per
la perizia o la consulenza
ecotossicologica volta ad
accertare le
alterazioni e le impurita' di
qualsiasi sostanza o ad
identificare
gli agenti patogeni infettanti, infestanti e inquinanti,
spetta al perito o al consulente tecnico un
onorario da euro 48,03 a
euro
407,48.
Per la perizia o la consulenza tecnica in
materia di inquinamento
acustico
spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro
48,03
a euro 484,95.
Art. 29.
Tutti
gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti
tabelle,
sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico
espletato, della
partecipazione alle udienze
e di ogni altra
attivita'
concernente i quesiti.