MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 30 maggio 2002 Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorita' giudiziaria in materia civile e penale. (GU n. 182 del 5-8-2002)

 

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

                           di concerto con

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

                           E DELLE FINANZE

  Visto l'art. 10 della legge 8 luglio 1980, n. 319, in base al quale

ogni  triennio  puo'  essere  adeguata la misura degli onorari fissi,

variabili  o  a  vacazione  spettanti  a  periti, consulenti tecnici,

interpreti,  e  traduttori,  in  relazione alla variazione, accertata

dall'ISTAT  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per le famiglie di

operai e impiegati verificatesi nel triennio precedente;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n.

352, con il quale e' stata adeguata la misura dei predetti onorari in

relazione  alla  variazione  accertata  dall'ISTAT,  dell'indice  dei

prezzi  al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi

dal dicembre 1984 al dicembre 1987;

  Visto  il  decreto  ministeriale  5 dicembre  1997, con il quale e'

stata adeguata la misura degli onorari a variazione in relazione alla

variazione,  accertata  dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo

per  le  famiglie  di  operai e impiegati verificatasi da agosto 1988

ad agosto 1994;

  Rilevato  che  non  si  e'  proceduto all'adeguamento degli onorari

fissi  e  variabili  al termine del triennio agosto 1988-agosto 1991,

ne'   in   quelli   successivi,   cosi'  come  non  si  e'  proceduto

all'adeguamento  degli  onorari  commisurati  al tempo al termine del

triennio agosto 1994-agosto 1997, ne' in quello successivo;

  Considerato  che  la  misura degli onorari predetti non appare piu'

adeguata;

  Ritenuta pertanto l'opportunita' di procedere all'adeguamento degli

onorari   sopra   indicati   rispettivamente  per  il  periodo agosto

1988-agosto 1999 e agosto 1994 - agosto 1999;

  Rilevato  che  l'ISTAT,  con nota del 23 maggio 2001, ha comunicato

che  l'aumento  dell'indice  dei prezzi al consumo per le famiglie di

operai  e impiegati, per il periodo agosto 1988-agosto 1999 e' pari a

57,9%, e per il periodo agosto 1994-agosto 1999 e' pari a 14,9%;

  Ritenuto  che  nelle  sopraindicate  rispettive misure debba essere

effettuato  l'adeguamento,  per  il quale, ai sensi dell'art. 2 della

legge  12 gennaio  1991,  n.  13,  si  puo'  provvedere  con  decreto

ministeriale;

                              Decreta:

                               Art. 1.

  1. Gli onorari di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319,

sono  rideterminati nella misura di euro 14,68 per la prima vacazione

e di euro 8,15 per ciascuna delle vacazioni successive.

  2.  Gli importi indicati nelle tabelle approvate con il decreto del

Presidente   della   Repubblica   14 novembre   1983,  n.  820,  sono

rideterminati come da tabelle allegate al presente decreto.

  3.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il quindicesimo giorno

successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana.

  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  decreto si fa

fronte   con   gli   stanziamenti   del  capitolo  1360,  nell'ambito

dell'unita'  previsionale  di  base 2.1.2.1., spese di giustizia, del

centro  di  responsabilita'  "Affari  di  giustizia",  dello stato di

previsione  della  spesa  del  Ministero  della  giustizia per l'anno

finanziario   2002   e  dei  corrispondenti  capitoli  per  gli  anni

successivi.

  Il presente decreto sara' inviato al controllo secondo la normativa

vigente.

    Roma, 30 maggio 2002

                     Il Ministro della giustizia

                              Castelli

              Il Ministro dell'economia e delle finanze

                              Tremonti

 

                                                             Allegato

TABELLE  CONTENENTI  LA  MISURA  DEGLI  ONORARI  FISSI  E  DI  QUELLI

VARIABILI  DEI  PERITI  E  DEI  CONSULENTI TECNICI, PER LE OPERAZIONI

ESEGUITE SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE

E  PENALE,  IN  ATTUAZIONE  DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1980, N.

                                319.

                               Art. 1.

    Per  la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo

per  la  perizia  al  valore  del  bene  o  di altra utilita' oggetto

dell'accertamento   determinato  sulla  base  di  elementi  obiettivi

risultanti  dagli  atti  del  processo e per la consulenza tecnica al

valore  della  controversia;  se non e' possibile applicare i criteri

predetti  gli  onorari  sono commisurati al tempo ritenuto necessario

allo  svolgimento  dell'incarico  e  sono  determinati  in  base alle

vacazioni.

                               Art. 2.

    Per la perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa,

contabile  e  fiscale,  spetta  al  perito o al consulente tecnico un

onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

      fino a euro 5.164,57, dal 4,6896% al 9,3951%;

      da  euro  5.164,58  e  fino  a  euro  10.329,14, dal 3,7580% al

7,5160%;

      da  euro  10.329,15  e  fino  a  euro 25.822,84, dal 2,8106% al

5,6370%;

      da  euro  25.822,85  e  fino  a  euro 51.645,69, dal 2,3527% al

4,6896%;

      da  euro  51.645,70  e  fino a euro 103.291,38, dall'1,8790% al

3,7580%;

      da  euro  103.291,39  e  fino  a euro 258.228,45, dallo 0,9316%

all'1,8790%;

      da  euro  258.228,46  fino  e  non oltre euro 516.456,90, dallo

0,4737% allo 0,9474%.

    E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

                               Art. 3.

    Per  la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione

di  aziende,  enti  patrimoniali,  situazioni  aziendali,  patrimoni,

avviamento,  diritti  a  titolo  di  risarcimento  di  danni, diritti

aziendali  e  industriali  nonche'  relativi a beni mobili in genere,

spetta  al  perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai

sensi dell'articolo precedente e ridotto alla meta'.

    E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

                               Art. 4.

    Per  la  perizia o la consulenza tecnica in materia di bilancio e

relativo conto dei profili e perdite spetta al perito o al consulente

tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

    A. Sul totale delle attivita':

      fino a euro 51.645,69, dallo 0,3790% allo 0,7579%;

      da  51.645,70  e  fino  a  euro  103.291,38, dallo 0,1405% allo

0,2811%;

      da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,0932% allo

0,1879%;

      da euro 258.228,46 e fino a euro 516.456,90, dallo 0,0474% allo

0,0947%;

      da  euro  516.456,91  e fino a euro 1.032.913,80, dallo 0,0235%

allo 0,0471%;

      da  euro 1.032.913,81 fino e non oltre euro 2.582.284,50, dallo

0,0093% allo 0,0188%.

    B. Sul totale dei ricavi lordi:

      fino a euro 258.228,45, dallo 0,0932% allo 0,1879%;

      da euro 258.228,46 e fino a euro 516.456,90, dallo 0,0474% allo

0,0947%;

      da  euro  516.546,91  e fino a euro 1.032.913,80, dallo 0,0188%

allo 0,0376%;

      da  euro 1.032.913,81 fino e non oltre euro 5.164.568,99, dallo

0,0093% allo 0,0188%.

    I  suddetti  onorari sono ridotti alla meta' se la formazione del

bilancio  riguarda  societa',  enti o imprese che non svolgono alcuna

attivita'  commerciale od industriale o la cui attivita' sia limitata

alla  pura  e  semplice  amministrazione  di  beni immobili o al solo

godimento  di  redditi patrimoniali; tale disposizione non si applica

agli enti pubblici.

    E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

                               Art. 5.

    Salvo  quanto  previsto nell'articolo precedente per la perizia o

la   consulenza   tecnica  in  materia  di  inventari,  rendiconti  e

situazioni  contabili  spetta  al  perito  o al consulente tecnico un

onorario da euro 145,12 a euro 970,42.

                               Art. 6.

    Per  la  perizia  o  la  consulenza  tecnica in materia di avarie

comuni  spetta  al  perito  o  al  consulente  tecnico  un onorario a

percentuale  calcolato per scaglioni sull'ammontare complessivo della

somma ammessa:

      fino a euro 3.098,74, dal 4,6896% al 9,3951%;

      da  euro  3.098,75  e  fino  a  euro  5.164,57,  dal 3,7580% al

7,5160%;

      da  euro  5.164,58  e  fino  a  euro  10.329,14, dal 3,2843% al

6,5686%;

      da  euro  10.329,15  e  fino  a  euro 25.822,84, dal 2,8106% al

5,6370%;

      da  euro  25.822,85  e  fino  a euro 51.645,69, dall'1,8790% al

3,7580%;

      da  euro  51.645,70  e  fino a euro 103.291,38, dall'1,4053% al

2,8106%;

      da  euro  103.291,39  e  fino  a euro 258.228,45, dallo 0,7042%

all'1,4085%;

      da  euro  258.228,46  fino  e  non oltre euro 516.456,90, dallo

0,2353% allo 0,4705%.

    E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

    Per  la  perizia  o  la  consulenza  tecnica in materia di avarie

particolari  spetta  al  perito o al consulente tecnico un onorario a

percentuale  calcolato per scaglioni sull'ammontare complessivo della

somma liquidata:

      fino a euro 3.098,74, dal 3,2843% al 6,5686%;

      da  euro  3.098,75  e  fino  a  euro  5.164,57,  dal 2,8106% al

5,6370%;

      da  euro  5.164,58  e  fino  a  euro 15.493,71, dall'1,4053% al

2,8106%;

      da  euro  15.493,72  e  fino  a  euro  30.987,41, dallo 0,7042%

all'1,4085%;

      da  euro  30.987,42 e fino a euro 51.645,69, dallo 0,4737% allo

0,9474%;

      da  euro  51.645,70  fino  e  non  oltre euro 103.291,38, dallo

0,2353% allo 0,4705%.

    E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

                               Art. 7.

    Per  la  perizia  o  la  consulenza  tecnica espletata con metodo

attuariale  in  materia  di  ricostruzione di posizioni retributive o

previdenziali,  di  prestiti,  di  nude  proprieta'  e  usufrutti, di

ammortamenti  finanziari,  di  adeguamento  al  costo  della  vita  e

rivalutazione  monetaria, spetta al perito o al consulente tecnico un

onorario da euro 145,12 a euro 484,95.

    Per  la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di

basi  tecniche  di gestioni previdenziali e assistenziali, di riserve

matematiche  individuali e valori di riscatto di anzianita' pregressa

ai  fini del trattamento di previdenza e quiescenza, spetta al perito

o al consulente tecnico un onorario da euro 193,67 a euro 582,05.

                               Art. 8.

    Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento

di  stato di equilibrio tecnico finanziario di gestioni previdenziali

e  assistenziali spetta al perito o al consulente tecnico un onorario

a  percentuale  calcolato per scaglioni sull'ammontare delle entrate,

effettive o presunte, dell'anno cui si riferisce la valutazione:

      fino a euro 103.291,38 dallo 0,6632%, all'1,3106%;

      da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,3790% allo

0,7579%;

      da euro 258.228,46 e fino a euro 516.456,90, dallo 0,2842% allo

0,5684%;

      da  euro  516.456,91  e fino a euro 5.164.568,99, dallo 0,0379%

allo 0,0758%;

      da  euro  5.164.569  fino e non oltre euro 25.822.844,95, dallo

0,0093% allo 0,0188%.

    E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

    Per  la  perizia  o  la  consulenza tecnica in materia di analisi

tecniche  sui  bilanci consuntivi o preventivi di enti previdenziali,

assicurativi o finanziari spetta al perito o al consulente tecnico un

onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

      fino a euro 103.291,38, dal 0,3284% al 0,6569%;

      da  euro  103.291,39  e  fino a euro 258.228,45, dal 0,1405% al

0,2811%;

      da  euro  258.228,46  e  fino a euro 516.456,90, dal 0,0474% al

0,0947%;

      da  euro  516.456,91  e fino a euro 5.164.568,99, dal 0,0141% a

0,0281%;

      da  euro  5.164.569  fino  e  non oltre euro 51.645.689,91, dal

0,00235% al 0,0047%.

    Qualora  l'analisi di cui al comma precedente riguardi piu' di un

bilancio,   il   compenso   complessivo  e'  costituito  dalla  somma

dell'onorario relativo al bilancio piu' recente e da quello spettante

per ciascun bilancio precedente ridotto alla meta'.

    E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

                               Art. 9.

    Per  la  perizia  o  la consulenza tecnica in materia di opere di

pittura,  scultura  e simili spetta al perito o al consulente tecnico

un onorario da euro 96,58 a euro 484,95.

    Quando l'indagine ha ad oggetto piu' reperti l'onorario spettante

per  ogni  reperto  successivo  al primo e' ridotto da un terzo a due

terzi.

                              Art. 10.

    Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento

di   retribuzioni   o   di  contributi  previdenziali,  assicurativi,

assistenziali e fiscali e ogni altra questione in materia di rapporto

di  lavoro  spetta  al  perito o al consulente tecnico un onorario da

euro 145,12 a euro 582,05.

                              Art. 11.

    Per  la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni

edilizie,   impianti   industriali,  impianti  di  servizi  generali,

impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e

canali,  opere  idrauliche,  acquedotti e fognature, ponti, manufatti

isolati  e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili,

spetta  al  perito  o al consulente tecnico un onorario a percentuale

calcolato per scaglioni:

      fino a euro 5.164,57, dal 6,5686% al 13,1531%;

      da  euro  5.164,58  e  fino  a  euro  10.329,14, dal 4,6896% al

9,3951%;

      da  euro  10.329,15  e  fino  a  euro 25.822,84, dal 3,7580% al

7,5160%;

      da  euro  25.822,85  e  fino  a  euro 51.645,69, dal 2,8106% al

5,6370%;

      da  euro  51.645,70  e  fino a euro 103.291,38, dall'1,8790% al

3,7580%;

      da  euro  103.291,39  e  fino  a euro 258.228,45, dallo 0,9316%

all'1,8790%;

      da  euro  258.228,46  fino  e  non oltre euro 516.456,90, dallo

0,2353% allo 0,4705%.

    E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

                              Art. 12.

    Per  la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di

rispondenza  tecnica  alle prescrizioni di progetto e/o di contratto,

capitolati  e  norme,  di collaudo di lavori e forniture, di misura e

contabilita'  di  lavori,  di  aggiornamento  e revisione dei prezzi,

spetta  al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di

euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42.

    Per  la  perizia  o  consulenza  tecnica  in  materia  di rilievi

topografici, planimetrici e altimetrici, compresi le triangolazioni e

poligonazione,  la  misura  dei  fondi  rustici, i rilievi di strade,

canali,  fabbricati,  centri  abitati  e  aree fabbricabili spetta al

perito  o  al consulente tecnico un onorario minimo di euro 145,12 ad

un massimo di euro 970,42.

                              Art. 13.

    Per  la  perizia  o  la  consulenza  tecnica in materia di estimo

spetta  al  perito  o al consulente tecnico un onorario a percentuale

calcolato per scaglioni sull'importo stimato:

      fino a euro 5.164,57, dall'1,0264% al 2,0685%;

      da  euro  5.164,58  e  fino  a  euro  10.329,14,  dallo 0,9316%

all'1,8790%;

      da  euro  10.329,15  e  fino  a  euro  25.822,84, dallo 0,8369%

all'1,6895%;

      da  euro  25.822,85  e  fino  a  euro  51.645,69, dallo 0,5684%

all'1,1211%;

      da  euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dallo 0,3790% allo

0,7579%;

      da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,2842% allo

0,5684%;

      da  euro  258.228,46  fino  e  non oltre euro 516.456,90, dallo

0,0474% allo 0,0947%.

    Nel  caso  di  stima  sommaria  spetta  al perito o al consulente

tecnico  un  onorario  determinato  ai  sensi  del comma precedente e

ridotto  alla meta'; nel caso di semplice giudizio di stima lo stesso

e' ridotto di due terzi.

    E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

                              Art. 14.

    Per  la  perizia  o  la  consulenza in materia di cave e miniere,

minerali,  sostanze  solide,  liquide e gassose spetta al perito o al

consulente  tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni

sull'importo stimato:

      fino a euro 5.164,57, dall'1,4053% al 2,8106%;

      da  euro  5.164,58  e  fino  a  euro  10.329,14,  dallo 0,9316%

all'1,8790%;

      da  euro  10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dallo 0,4737% allo

0,9474%;

      da  euro  25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dallo 0,2842% allo

0,5684%;

      da  euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dallo 0,1879% allo

0,3758%;

      da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,0932% allo

0,1879%;

      da  euro  258.228,46  fino  e  non oltre euro 516.456,90, dallo

0,0474% allo 0,0947%.

    E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

                              Art. 15.

    Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione,

riparazione  e  trasformazione  di  aerei,  navi  e imbarcazioni e in

quella  di  salvataggio  e  recuperi spetta al perito o al consulente

tecnico  un onorario determinato ai sensi dell'art. 11 e ridotto alla

meta'.  In  materia  di  valutazione di danni l'onorario come innanzi

determinato e' ulteriormente ridotto alla meta'.

    E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 96,58.

                              Art. 16.

    Per  la  perizia  o  la consulenza tecnica in materia di funzioni

contabili  amministrative  di  case  e  beni  rustici, di curatele di

aziende  agrarie, di equo canone, di fitto di fondi urbani e rustici,

di  redazione  di  stima dei danni da incendio e grandine, di tabelle

millesimali  e  riparto  di  spese condominiali spetta al perito o al

consulente  tecnico  un  onorario  da  un minimo di euro 145,12 ad un

massimo di euro 970,42.

                              Art. 17.

    Per  la  consulenza  tecnica  in  materia  di  infortunistica del

traffico  e  della  circolazione  spetta  al  consulente  tecnico  un

onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

      fino a euro 258,23, dal 7,5160% al 15,0321%;

      da euro 258,24 e fino a euro 516,46, dal 5,6370% all'11,2741%;

      da euro 516,47 e fino a euro 2.582,28, dal 3,7580% al 7,5160%;

      da  euro  2.582,29  e  fino  a  euro 25.822,84, dall'1,4053% al

2,8106%;

      da  euro  25.822,85  fino  e  non  oltre  euro 51.645,69, dallo

0,9316% all'1,8790%.

    E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 38,73.

    Il  valore e' determinato in base all'entita' del danno cagionato

alla  cosa. Nel caso di piu' cose danneggiate si ha riguardo al danno

di maggiore  entita'.  Per  la  perizia nella materia di cui al primo

comma  l'onorario  e'  commisurato  al tempo ritenuto necessario allo

svolgimento dell'incarico ed e' determinato in base alle vacazioni.

                              Art. 18.

    Per  la  perizia o la consulenza tecnica in materia di esplosivi,

di  armi,  di  proiettili,  di bossoli e simili spetta al perito o al

consulente  tecnico  un  onorario  da euro 48,03 a euro 145,12 per il

primo reperto.

    Se  il  reperto  e' costituito da un'arma in esso sono compresi i

proiettili e i bossoli.

    Per  la  perizia  o la consulenza tecnica in materia di balistica

spetta  al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 96,58 a

euro 387,86 per il primo reperto.

    Quando  l'indagine di cui al primo e al terzo comma ha ad oggetto

piu'  reperti  l'onorario  spettante  per  ogni reperto successivo al

primo e' ridotto da un terzo a due terzi.

                              Art. 19.

    Per   la   perizia   o   la  consulenza  tecnica  in  materia  di

geomorfologia   applicata,   idrogeologia,   geologia   applicata   e

stabilita'  dei  pendii  spetta  al perito o al consulente tecnico un

onorario da un minimo di euro 241,70 ad un massimo di euro 4.852,11.

                              Art. 20.

    Per  la  perizia  in materia medico-legale, nel caso di immediata

espressione  del  giudizio  raccolta  a verbale, spettano al perito i

seguenti onorari, non cumulabili fra loro:

      visita medico-legale euro 19,11;

      ispezione esterna di cadavere euro 19,11;

      autopsia euro 67,66;

      autopsia su cadavere esumato euro 96,58.

    Qualora  il  parere  non possa essere dato immediatamente e venga

presentata  una  relazione scritta, spetta al perito, per le medesime

operazioni, un onorario:

      per visite medico-legali da euro 48,03 a euro 145,12;

      per accertamenti su cadavere da euro 116,20 a euro 387,86.

                              Art. 21.

    Per  la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti medici,

diagnostici,  identificazione  di  agenti  patogeni,  riguardanti  la

persona spetta al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro

290,77.

                              Art. 22.

    Per  la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto l'esame

alcoolimetrico  spetta  al perito o al consulente tecnico un onorario

di euro 14,46 a campione.

                              Art. 23.

    Per  la  perizia  o  la  consulenza  tecnica avente ad oggetto la

ricerca del tasso percentuale carbossiemoglobinemico spetta al perito

o al consulente tecnico un onorario di euro 28,92 a campione.

                              Art. 24.

    Per  la perizia o la consulenza tecnica in materia psichiatrica o

criminologica spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da

euro 96,58 a euro 387,86.

                              Art. 25.

    Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto diagnosi

su  materiale  biologico  o  su  tracce  biologiche  ovvero  indagini

biologiche  o valutazioni sui risultati di indagini di laboratorio su

tracce  biologiche  spetta  al  perito  o  al  consulente  tecnico un

onorario da euro 28,92 a euro 290,77.

    Qualora  i reperti o i marcatori sottoposti ad esame sono piu' di

uno  l'onorario  spettante per ciascuno di essi, successivo al primo,

e' ridotto alla meta'.

                              Art. 26.

    Per  la  perizia  o  la  consulenza  tecnica  avente  ad  oggetto

accertamenti   diagnostici   su   animali,   nel  caso  di  immediata

espressione  del giudizio raccolta a verbale, spettano al perito o al

consulente tecnico i seguenti onorari, non cumulabili fra loro:

      visita clinica euro 19,11;

      esame necroscopico euro 67,66.

    Qualora  il  parere  non possa essere dato immediatamente e venga

presentata  una  relazione  scritta, spetta al perito o al consulente

tecnico, per le medesime operazioni, un onorario:

      per visita clinica da euro 48,03 a euro 145,12;

      per esame necroscopico da euro 96,58 a euro 290,77.

    Nel  caso  di  malattie  infettive,  epidemiche  o endemiche, che

abbiano  interessato  piu'  capi  facenti parte di un gregge o di una

mandria  o  di  un allevamento gli onorari di cui ai precedenti commi

sono raddoppiati.

                              Art. 27.

    Per  la  perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti

non biologici spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da

euro 48,03 a euro 145,12 a campione per la ricerca qualitativa di una

sostanza,  da  euro  67,66  a  euro  193,67 a campione per la ricerca

quantitativa.

    Per  la  perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti

biologici  spetta  al  perito  o al consulente tecnico un onorario da

euro  67,66  a  euro  193,67  per  l'analisi  qualitativa di ciascuna

sostanza da euro 48,03 a euro 145,12 per l'analisi quantitativa.

    Quando  le sostanze o i campioni sottoposti ad esame sono piu' di

uno  l'onorario  spettante per ogni sostanza o campione successivo al

primo e' ridotto alla meta'.

                              Art. 28.

    Per  la  perizia  o  la  consulenza tecnica chimica-tossicologica

avente  ad  oggetto  la  ricerca  quantitativa o qualitativa completa

generale  incognita  delle sostanze inorganiche, organiche volatili e

organiche  non volatili nonche' di agenti patogeni spetta al perito o

al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 145,12.

    Per   la  perizia  o  la  consulenza  ecotossicologica  volta  ad

accertare  le  alterazioni  e le impurita' di qualsiasi sostanza o ad

identificare gli agenti patogeni infettanti, infestanti e inquinanti,

spetta  al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a

euro 407,48.

    Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di inquinamento

acustico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro

48,03 a euro 484,95.

                              Art. 29.

    Tutti  gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti

tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico

espletato,   della  partecipazione  alle  udienze  e  di  ogni  altra

attivita' concernente i quesiti.